Questo documento analizza e gestisce i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività svolte da diverse imprese che operano contemporaneamente nello stesso ambiente lavorativo. Comprendere chi debba redigere il DUVRI è essenziale per assicurare la corretta implementazione delle misure di sicurezza e il rispetto degli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 81/08, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. In questo articolo, esploreremo ogni dettaglio, analizzando i casi in cui è obbligatorio, chi deve occuparsene, come deve essere strutturato e quali sono le conseguenze in caso di inadempimento. Conoscere questi aspetti è cruciale non solo per rispettare la normativa, ma soprattutto per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i soggetti coinvolti nelle attività in appalto.
Che cos’è il DUVRI e quando è necessario
Il DUVRI, acronimo di Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, è uno strumento fondamentale per la gestione della sicurezza nelle attività lavorative in appalto. Questo documento, previsto dall’articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), ha lo scopo di identificare, analizzare e prevenire i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività delle diverse imprese che operano contemporaneamente nello stesso ambiente di lavoro.
Il documento si rende necessario quando un’azienda (committente) affida lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o unità produttiva. È importante sottolineare che il DUVRI deve essere redatto in tutti i casi in cui esistono rischi interferenti, ovvero quando le attività dell’appaltatore possono interferire con quelle del committente o di altri appaltatori presenti nello stesso luogo di lavoro.
Le principali finalità del DUVRI sono:
- Identificare e valutare i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività
- Definire le misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi
- Stabilire le procedure da seguire per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti
- Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione
Va precisato che il DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto o d’opera, e la sua mancata redazione può comportare la nullità del contratto stesso, oltre a gravi conseguenze in termini di responsabilità civili e penali.
La responsabilità nella redazione del DUVRI: chi deve prepararlo
La normativa sulla sicurezza sul lavoro stabilisce con chiarezza che la responsabilità di redigere il DUVRI spetta al Datore di Lavoro Committente. Questa figura, in quanto responsabile principale della sicurezza nell’ambiente lavorativo dove si svolgeranno le attività in appalto, deve garantire che vengano identificati e gestiti tutti i potenziali rischi interferenziali.
Sebbene il Testo Unico sulla Sicurezza non lo menzioni esplicitamente, nella pratica il Datore di Lavoro Committente non agisce da solo nella stesura di questo importante documento. Per una corretta e completa valutazione dei rischi interferenti, si avvale generalmente della collaborazione di figure specializzate come:
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che contribuisce con le proprie competenze tecniche all’identificazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive più adeguate. L’RSPP, grazie alla sua conoscenza approfondita dell’ambiente di lavoro e delle normative di sicurezza, fornisce un supporto essenziale nella redazione del documento.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) nel suo complesso, che collabora attivamente all’analisi delle potenziali interferenze e alla pianificazione degli interventi necessari per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti.
È importante sottolineare che, nonostante il coinvolgimento di queste figure professionali, la responsabilità finale della redazione del DUVRI resta sempre in capo al Datore di Lavoro Committente. Questo aspetto evidenzia come la gestione della sicurezza nei lavori in appalto richieda un approccio collaborativo ma con chiare attribuzioni di responsabilità, sempre nell’ottica di garantire la massima tutela di tutti i lavoratori coinvolti.
DUVRI nei casi di committente diverso dal datore di lavoro
Esistono situazioni particolari in cui il committente che affida i lavori in appalto non coincide con il datore di lavoro dell’azienda all’interno della quale si svolgeranno effettivamente le attività. In questi casi, la normativa prevede una procedura specifica, regolamentata dall’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08.
In tale scenario, si instaura un processo in due fasi per la redazione del DUVRI:
Prima fase – DUVRI preliminare: il committente ha l’obbligo di redigere un documento di valutazione dei rischi da interferenze di carattere ricognitivo. Questo documento, che possiamo definire “DUVRI preliminare”, contiene una valutazione dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Si tratta essenzialmente di un’analisi generale, basata sulle caratteristiche tipiche delle attività oggetto dell’appalto.
Seconda fase – DUVRI definitivo: il soggetto presso il quale si svolgeranno concretamente i lavori, ovvero chi ha la giuridica disponibilità dei luoghi, deve integrare il DUVRI preliminare con le informazioni relative ai rischi specifici presenti nel proprio ambiente lavorativo. Questa integrazione trasforma il documento preliminare in un DUVRI definitivo, adattato alle reali condizioni dell’ambiente in cui si svolgeranno le attività.
Il DUVRI definitivo, una volta completato, deve essere sottoscritto per accettazione dall’impresa esecutrice e diventa parte integrante degli atti contrattuali dell’appalto. Questa procedura in due fasi garantisce che, anche quando committente e datore di lavoro sono soggetti diversi, vengano comunque identificati e gestiti tutti i rischi interferenziali, assicurando così la massima tutela per tutti i lavoratori coinvolti.
Contenuti essenziali e struttura del documento
Il D.Lgs. 81/08 non fornisce indicazioni specifiche sulla struttura formale del DUVRI, lasciando al datore di lavoro committente una certa libertà nella sua elaborazione. Tuttavia, per essere efficace e conforme alle finalità previste dalla normativa, il documento dovrebbe includere alcuni elementi fondamentali:
Informazioni generali: identificazione del committente e delle imprese appaltatrici coinvolte, con i relativi dati anagrafici e i nominativi dei rispettivi datori di lavoro e responsabili della sicurezza. Questa sezione deve anche specificare l’oggetto dell’appalto e le aree interessate dalle attività.
Descrizione delle attività: dettaglio delle lavorazioni previste, con indicazione delle fasi operative, delle tempistiche e delle modalità di esecuzione. È importante che questa parte sia sufficientemente dettagliata per permettere una corretta individuazione delle potenziali interferenze.
Analisi dei rischi interferenziali: identificazione delle situazioni in cui le attività del committente e quelle dell’appaltatore (o di più appaltatori) possono sovrapporsi generando rischi aggiuntivi. Per ogni interferenza individuata, deve essere effettuata una valutazione del livello di rischio associato.
Misure di prevenzione e protezione: definizione delle soluzioni tecniche, organizzative e procedurali da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali precedentemente identificati. Questa sezione rappresenta il cuore operativo del documento.
Costi della sicurezza: quantificazione degli oneri economici relativi alle misure di sicurezza necessarie per gestire i rischi interferenziali. Questi costi non sono soggetti a ribasso d’asta e devono essere chiaramente indicati nel contratto d’appalto.
Procedure di coordinamento: definizione delle modalità di cooperazione e coordinamento tra committente e appaltatori, incluse le riunioni periodiche, lo scambio di informazioni e la gestione delle emergenze.
Casi in cui il DUVRI non è obbligatorio
Nonostante l’importanza del DUVRI nella gestione della sicurezza nei lavori in appalto, esistono specifiche situazioni in cui la normativa non ne richiede la redazione. Conoscere queste eccezioni è fondamentale per evitare adempimenti non necessari, pur mantenendo sempre alta l’attenzione sulla sicurezza dei lavoratori.
Il DUVRI non è obbligatorio nei seguenti casi:
Servizi di natura intellettuale: quando l’appalto riguarda attività di carattere puramente intellettuale, come consulenze, formazione o progettazione, che non comportano rischi di interferenza con le attività operative del committente.
Mere forniture di materiali o attrezzature: nei casi in cui l’appalto consiste esclusivamente nella consegna di materiali o attrezzature presso i locali del committente, senza installazione o montaggio che potrebbero generare interferenze.
Lavori o servizi di breve durata: quando si tratta di prestazioni la cui durata non supera i cinque uomini-giorno, calcolati come entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione delle attività, considerata nell’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
Attività che non comportano rischi interferenziali: in tutti quei casi in cui, pur in presenza di un appalto, non si verificano sovrapposizioni spaziali o temporali tra le attività del committente e quelle dell’appaltatore, eliminando così alla radice la possibilità di rischi interferenziali.
È importante sottolineare che, anche nei casi in cui il DUVRI non è obbligatorio, permane comunque il dovere del committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento con l’appaltatore per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti. Inoltre, l’esenzione dall’obbligo di redazione del DUVRI non solleva il committente dagli altri obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, come la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore.
Procedure per la firma e la validazione del DUVRI
Un aspetto interessante riguardo al DUVRI è che la normativa vigente non prevede espressamente l’obbligo di firma del documento, né stabilisce requisiti specifici per la sua validazione formale, come invece accade per altri documenti sulla sicurezza. Nonostante questa apparente lacuna normativa, esistono alcune pratiche consolidate che è opportuno seguire per garantire l’efficacia del documento e la sua corretta implementazione.
Sebbene non sia obbligatoria, l’apposizione della firma sul DUVRI da parte di tutti i soggetti coinvolti rappresenta una prassi altamente raccomandata. In particolare, è consigliabile che il documento venga firmato da:
– Il Datore di Lavoro Committente, in quanto responsabile della redazione del documento
– I Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici coinvolte
– Gli eventuali lavoratori autonomi che partecipano all’esecuzione dell’opera o del servizio
La firma di tutti questi soggetti serve a testimoniare che il DUVRI è stato condiviso, compreso e accettato da tutte le parti coinvolte nell’appalto. Questo aspetto è particolarmente importante perché garantisce che tutti gli attori siano consapevoli dei rischi interferenziali identificati e delle misure di prevenzione e protezione stabilite.
Oltre alla firma, è fondamentale che i contenuti del DUVRI vengano effettivamente comunicati a tutti i lavoratori che saranno impegnati nelle attività oggetto dell’appalto. Questa comunicazione, che spetta ai rispettivi datori di lavoro, può avvenire attraverso specifici momenti formativi o informativi, e deve essere documentata per dimostrare l’avvenuto adempimento di questo importante obbligo.
Infine, è buona prassi che il DUVRI venga periodicamente rivisto e aggiornato in caso di modifiche significative nelle condizioni di lavoro o nelle attività svolte, per garantire che rimanga sempre uno strumento efficace per la gestione della sicurezza.
DUVRI nel contesto condominiale e casi particolari
La gestione della sicurezza nei lavori in appalto presenta alcune peculiarità quando si tratta di contesti particolari come i condomini. In questi casi, sorgono spesso dubbi su chi debba redigere il DUVRI e se questo documento sia effettivamente necessario.
Nel caso specifico dei condomini, l’obbligo di redazione del DUVRI dipende dalla presenza o meno di lavoratori dipendenti del condominio stesso. Se il condominio ha alle proprie dipendenze figure come il portiere, il giardiniere o altri addetti, allora l’amministratore condominiale assume il ruolo di datore di lavoro committente e, come tale, è tenuto a redigere il DUVRI quando affida lavori in appalto che potrebbero generare interferenze con le attività di questi dipendenti.
Al contrario, se nel condominio non sono presenti lavoratori dipendenti, l’amministratore non può essere considerato datore di lavoro e, di conseguenza, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI per i lavori appaltati nelle aree comuni.
Altri casi particolari che meritano attenzione riguardano:
Enti pubblici: quando una pubblica amministrazione affida lavori in appalto, le regole per la redazione del DUVRI seguono quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, con l’ulteriore obbligo di indicare specificamente i costi della sicurezza da interferenza nei documenti di gara.
Attività commerciali in centri commerciali: in questi contesti, caratterizzati dalla presenza di numerosi soggetti diversi, è fondamentale definire con chiarezza le responsabilità relative alla redazione del DUVRI, che generalmente spettano alla società di gestione del centro commerciale per le aree comuni, mentre ogni singolo esercente è responsabile per gli spazi di propria pertinenza.
Lavori di manutenzione in contesti abitativi: quando si tratta di interventi di manutenzione in appartamenti privati, generalmente non sussiste l’obbligo di DUVRI, a meno che questi non coinvolgano anche aree comuni dove operano lavoratori dipendenti del condominio.
Conseguenze legali della mancata redazione del documento
La mancata redazione del DUVRI, quando obbligatoria, comporta una serie di conseguenze rilevanti sia sul piano contrattuale che su quello sanzionatorio. È fondamentale che tutti i soggetti coinvolti negli appalti siano consapevoli di questi rischi per evitare problematiche legali potenzialmente gravi.
Conseguenze contrattuali: Il DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto o d’opera, come espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08. La sua assenza può determinare la nullità del contratto stesso, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di rapporti tra committente e appaltatore. Questa nullità può essere fatta valere in sede giudiziale e può comportare l’impossibilità di dare esecuzione al contratto o di pretenderne l’adempimento.
Sanzioni amministrative: Il Testo Unico sulla Sicurezza prevede specifiche sanzioni amministrative per il datore di lavoro committente che non provvede alla redazione del DUVRI. Queste sanzioni possono essere particolarmente gravose dal punto di vista economico e rappresentano un deterrente significativo contro l’inadempimento di questo obbligo.
Responsabilità penale: In caso di infortuni sul lavoro causati da rischi interferenziali non adeguatamente valutati e gestiti, la mancata redazione del DUVRI può configurare una grave negligenza da parte del datore di lavoro committente, con conseguenti responsabilità penali per lesioni colpose o, nei casi più gravi, omicidio colposo. La giurisprudenza in materia è particolarmente severa e tende a riconoscere un nesso causale tra l’omessa valutazione dei rischi interferenziali e gli eventuali danni subiti dai lavoratori.
Responsabilità civile: Oltre alle conseguenze penali, il datore di lavoro committente può essere chiamato a rispondere civilmente dei danni causati ai lavoratori o a terzi a causa della mancata redazione del DUVRI. Questo può comportare l’obbligo di risarcire danni patrimoniali e non patrimoniali, con importi potenzialmente molto elevati.
ICOTEA e Tommaso Barone: esperienza ventennale nella formazione in materia di sicurezza sul lavoro
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La corretta gestione dei rischi interferenziali: un investimento in sicurezza
Comprendere chi debba redigere il DUVRI è solo il primo passo verso una gestione efficace dei rischi interferenziali nei lavori in appalto. Questo documento rappresenta non solo un adempimento normativo, ma un vero e proprio strumento di prevenzione che, se correttamente implementato, contribuisce significativamente alla sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti. La responsabilità principale ricade sul datore di lavoro committente, che deve coinvolgere attivamente tutte le parti interessate nella valutazione e gestione dei rischi.
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